Bando contributi per l’adozione di sistemi di gestione certificati – anno 2025
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A disposizione delle imprese localizzate nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, 600mila euro come contributi a fondo perduto per l’adozione di sistemi di gestione certificati o l’acquisizione di certificazioni di prodotto o professionali mettendo.
Possono beneficiare del contributo le imprese o loro consorzi che, al momento della presentazione della domanda di contributo siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del Diritto annuale, avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e funzionante al Registro imprese.
Quali sono le spese ammissibili per ricevere il contributo
I voucher sono concessi per interventi volti a conseguire:
- certificazioni di sistemi di gestione aziendale
- certificazioni di prodotto
- certificazioni di conformità professionale
- diagnosi energetica
Sono considerate spese ammissibili al voucher le spese di consulenza, comprese le spese di formazione del personale sostenute nell’ambito della realizzazione dei suddetti interventi e le spese relative al rilascio delle certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A.
A quanto ammonta il contributo
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo che varia tra i 2.500 euro ed i 5.000 euro a seconda della tipologia di iniziativa realizzata. I voucher sono erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, dalle ore 10 del 7 maggio 2025 fino alle ore 18 del 31 luglio 2025, utilizzando l’apposita modulistica.
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Toscana, modifica alla legge regionale sullo svuotamento delle piscine
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Pubblicata la Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 – Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 (Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 22.05.2024).
La Regione Toscana approva una modifica alla propria legge regionale, autorizzando le sole piscine TURISTICO-RICETTIVE, che in Toscana sono definite “Piscine private ad uso collettivo”, a svuotare la vasca con una periodicità non più annuale ma, al massimo, triennale.
Il provvedimento è stato giustificato dalla Regione con motivazioni legate al risparmio idrico. In Toscana, lo ricordiamo, è vietato utilizzare acqua di acquedotto per riempire le piscine, se non previa autorizzazione. In pratica, il riempimento delle piscine a seguito dello svuotamento periodico è molto costoso e, con questo provvedimento, le piscine legate alle strutture turistiche potranno trarre un importante vantaggio economico. All’art. 9 viene inserito: “7 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all’anno e non necessariamente all’inizio dell’apertura stagionale. Qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti all’allegato A del regolamento regionale di cui all’articolo 5 e sia altresì assicurata l’osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.”
Per attestare la sicurezza delle acque sarà sufficiente dimostrare che gli esiti delle analisi, che dovranno essere effettuale almeno quindici giorni prima dell’apertura della piscina, rispondano ai parametri previsti dal regolamento regionale. Tuttavia le vasche dovranno comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.
Quanto invece al riempimento delle piscine con acque pubbliche, è utile ricordare che i gestori dei servizi idrici sono tenuti a rispondere entro 30 giorni alla richiesta degli interessati.
Per potersi avvalere della facoltà di svuotamento triennale, sono previste specifiche condizioni:
- a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
- b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
- c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
d)riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.
Oltre al rispetto di tali condizioni, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
Il responsabile della piscina dovrà aggiornare il documento di valutazione del rischio, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.
Gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura, tali analisi sono ripetute a frequenza bimestrale.
Tecnoambiente Srl a "Star Bene" su NoiTV (tasto 12 del telecomando)
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Siamo in onda!
qui il link per vedere la prima puntata https://youtu.be/i0ZgD4Abp2o?t=1053
qui il link per vedere la seconda puntata https://youtu.be/JW1kG0ZTpwM?list=PLf4771udF2xmagbcYWaG9v3AXwctAUcBm&t=1009
ENTRATA IN VIGORE direttiva Whistleblowing 17 Dicembre
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Dal 17 dicembre entra in vigore il D.lgs. 24/2023 che attua la Direttiva Europea n 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”).
La Direttiva e il decreto di recepimento rafforzano le tutele dei lavoratori (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno dell’azienda.
La disciplina riguarda gli enti pubblici, le società pubbliche e le società private con una media di almeno 50 lavoratori subordinati, o dotate di un modello organizzativo 231, nonché le imprese che operano in settori sensibili (come ad esempio quello finanziario o della tutela dell’ambiente) indipendentemente dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Obbligo di iscrizione a consorzi per gli oli vegetali esausti
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Ricordiamo a tutti i titolari di attività che prevedono la produzione di olio vegetale esausto che, in base al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 116/2020, tutti i produttori di rifiuto Olio Vegetale Esausto sono tenuti a iscriversi a un consorzio per gli oli vegetali esausti. Il mancato adempimento di tale obbligo potrebbe comportare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Art. 256 c. 8, una sanzione amministrativa pecuniaria (segnaliamo tra i consorzi italiani ai quali potersi iscrivere, i consorzi CONOE o RENOILS).