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Un paio di recenti sentenze di Cassazione ci ricordano i confini e le responsabilità delle varie figure della sicurezza. La prima è del 17 novembre scorso, la seconda del 6 dicembre.

La prima, occupandosi di un incidente che ha comportato la perdita di un dito a un lavoratore addetto a una pressa, ha definito le responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nelle organizzazioni ove tutte e tre queste figure sono presenti. È generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro l’incidente che deriva da scelte gestionali di fondo: ad esempio, la mancata valutazione del rischio o la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è (ed è quanto accaduto nel fatto oggetto della sentenza). Al dirigente può essere ricondotto l’incidente legato all’organizzazione dell’attività lavorativa, mentre al preposto quello occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. E qui arriviamo alla seconda sentenza, che ha condannato proprio un preposto a una sanzione penale di 5mila euro a seguito di un infortunio occorso a un lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un operatore privo della specifica abilitazione. Durante il processo è emerso che era prassi in quel magazzino far condurre i muletti anche a personale senza il “patentino”, prassi conosciuta e tollerata dal preposto: egli avrebbe invece avrebbe dovuto impedirla nell’esercizio dei compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

Da gennaio 2018 TecnoAmbiente ha una sede anche a Calenzano, vicino Firenze. La struttura comprende anche un laboratorio di analisi chimiche.

Il regolamento europeo 1907/2006, meglio note come REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), è introdotto sin dal 2007 ed è la più importante regolamentazione sulle sostanze chimiche.

Fra le novità introdotte dalla legge di stabilità 2018, ve ne sono alcune che riguardano la normativa sui rifiuti, in variazione del D.Lgs. 152/2006. In particolare, segnaliamo:

La prima sentenza di Cassazione del 2018 riguardante il D.Lgs. 81/2008 torna su un vizio abbastanza diffuso nelle aziende, soprattutto quelle piccole: la mancata sorveglianza e la superficialità con cui si lasciano fare lavori che espongono a rischi, magari per risparmiare qualcosa.

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