DL 70/2022: la fine dello stato di emergenza e tutte le novità introdotte
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Si riepilogano di seguito le misure introdotte dal D.L. n.70 del 24/03/2022
31 MARZO 2022: FINE DELLO STATO DI EMERGENZA
Decadenza del Comitato Tecnico Scientifico ed istituzione “dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, che opera fino al 31 dicembre 2022. Decade anche il sistema delle zone colorate.
ISOLAMENTO E QUARANTENA
Dal 1° aprile 2022:
-Soggetti risultati positivi: obbligo di isolamento e tampone finale negativo;
-Soggetti che hanno avuto contatto stretto con positivo: obbligo solo di autosorveglianza per 10 gg dal contatto stretto (indossare mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti). Se compaiono sintomi subito tampone rapido o molecolare (se negativi ma sempre sintomatici, tampone al 5° giorno dal contatto stretto).
MASCHERINE FFP2
Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherina FFP2:
- TRASPORTI: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
MASCHERINE CHIRURGICHE
Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche al chiuso (nelle discoteche può essere tolta per il momento del ballo, così come nei ristoranti per la consumazione al tavolo);
GREEN PASS BASE
Dal 1° aprile fino al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per:
-mense e catering continuativo su base contrattuale;
-servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
-concorsi pubblici;
-corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 -ter .1 e dagli articoli 4 -ter .1 e 4 -ter .2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
-colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
-partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
-aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 1° al 30 aprile sarà obbligatorio il green pass rafforzato per:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
CAPIENZA STRUTTURE
Dal primo aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture. Anche la capienza degli stadi, quindi, tornerà al 100%.
OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI
Dall’1 aprile fino al 30 aprile sarà sufficiente per accedere ai luoghi di lavoro solo il green pass base (e non più quello rafforzato). A questo ci sono però due eccezioni che avranno invece bisogno del green pass rafforzato: Personale delle strutture socio-sanitarie e docenti scolastici (per questi ultimi l’obbligo vale fino al 15 giugno 2022).
NB: Al momento, non essendo stato ancora di fatto abrogato il protocollo condiviso di regolamentazione, rimangono in vigore le misure precedentemente adottate per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Es. Registro di sanificazione!).
Bando contributi per l’adozione di sistemi di gestione certificati – anno 2025
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A disposizione delle imprese localizzate nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, 600mila euro come contributi a fondo perduto per l’adozione di sistemi di gestione certificati o l’acquisizione di certificazioni di prodotto o professionali mettendo.
Possono beneficiare del contributo le imprese o loro consorzi che, al momento della presentazione della domanda di contributo siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del Diritto annuale, avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e funzionante al Registro imprese.
Quali sono le spese ammissibili per ricevere il contributo
I voucher sono concessi per interventi volti a conseguire:
- certificazioni di sistemi di gestione aziendale
- certificazioni di prodotto
- certificazioni di conformità professionale
- diagnosi energetica
Sono considerate spese ammissibili al voucher le spese di consulenza, comprese le spese di formazione del personale sostenute nell’ambito della realizzazione dei suddetti interventi e le spese relative al rilascio delle certificazioni e/o dell’attestazione S.O.A.
A quanto ammonta il contributo
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo che varia tra i 2.500 euro ed i 5.000 euro a seconda della tipologia di iniziativa realizzata. I voucher sono erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, dalle ore 10 del 7 maggio 2025 fino alle ore 18 del 31 luglio 2025, utilizzando l’apposita modulistica.
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Toscana, modifica alla legge regionale sullo svuotamento delle piscine
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Pubblicata la Legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 – Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 (Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 22.05.2024).
La Regione Toscana approva una modifica alla propria legge regionale, autorizzando le sole piscine TURISTICO-RICETTIVE, che in Toscana sono definite “Piscine private ad uso collettivo”, a svuotare la vasca con una periodicità non più annuale ma, al massimo, triennale.
Il provvedimento è stato giustificato dalla Regione con motivazioni legate al risparmio idrico. In Toscana, lo ricordiamo, è vietato utilizzare acqua di acquedotto per riempire le piscine, se non previa autorizzazione. In pratica, il riempimento delle piscine a seguito dello svuotamento periodico è molto costoso e, con questo provvedimento, le piscine legate alle strutture turistiche potranno trarre un importante vantaggio economico. All’art. 9 viene inserito: “7 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all’anno e non necessariamente all’inizio dell’apertura stagionale. Qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti all’allegato A del regolamento regionale di cui all’articolo 5 e sia altresì assicurata l’osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.”
Per attestare la sicurezza delle acque sarà sufficiente dimostrare che gli esiti delle analisi, che dovranno essere effettuale almeno quindici giorni prima dell’apertura della piscina, rispondano ai parametri previsti dal regolamento regionale. Tuttavia le vasche dovranno comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.
Quanto invece al riempimento delle piscine con acque pubbliche, è utile ricordare che i gestori dei servizi idrici sono tenuti a rispondere entro 30 giorni alla richiesta degli interessati.
Per potersi avvalere della facoltà di svuotamento triennale, sono previste specifiche condizioni:
- a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
- b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
- c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
d)riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.
Oltre al rispetto di tali condizioni, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
Il responsabile della piscina dovrà aggiornare il documento di valutazione del rischio, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.
Gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura, tali analisi sono ripetute a frequenza bimestrale.
Tecnoambiente Srl a "Star Bene" su NoiTV (tasto 12 del telecomando)
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Siamo in onda!
qui il link per vedere la prima puntata https://youtu.be/i0ZgD4Abp2o?t=1053
qui il link per vedere la seconda puntata https://youtu.be/JW1kG0ZTpwM?list=PLf4771udF2xmagbcYWaG9v3AXwctAUcBm&t=1009
ENTRATA IN VIGORE direttiva Whistleblowing 17 Dicembre
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Dal 17 dicembre entra in vigore il D.lgs. 24/2023 che attua la Direttiva Europea n 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”).
La Direttiva e il decreto di recepimento rafforzano le tutele dei lavoratori (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno dell’azienda.
La disciplina riguarda gli enti pubblici, le società pubbliche e le società private con una media di almeno 50 lavoratori subordinati, o dotate di un modello organizzativo 231, nonché le imprese che operano in settori sensibili (come ad esempio quello finanziario o della tutela dell’ambiente) indipendentemente dalle dimensioni dell’organico aziendale.