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Una recente sentenza della Corte di Cassazione definisce meglio il contenuto dell’articolo 299 del D.Lgs. 81/2000.
L’articolo in questione riguarda “l’esercizio di fatto di poteri direttivi” e stabilisce che “colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici” del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, ne rivesta anche le relative posizioni di garanzia ai sensi della legge 81.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul caso di un imprenditore, in precedenza condannato per lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, precisando meglio il ruolo e le responsabilità eventuali del Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS).

E’ stato pubblicato il “Documento Tecnico per l’adeguamento di motocoltivatori e moto zappatrici ai requisiti di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08”.
Ora gli operatori del settore hanno i riferimenti tecnici per adeguare motocoltivatori (definita come “macchina agricola semovente progettata per essere manovrata da un conducente a piedi, in grado di azione e/o spingere diversi attrezzi di lavoro”) e motozappatrici costruite prima del settembre 1996.

E’ stato modificato – con legge 125 del 30.10.2013 – l’articolo 71 del Testo Unico 81/2008 “sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
In particolare, la novità riguarda il comma 11 e la verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Le disposizioni normative introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003, recepito dalla Regione Toscana con Legge Regionale 8/2006 e successivo Regolamento di attuazione 23/R/2010, stabiliscono che
• le piscine poste in esercizio dopo il 20.03.2010 devono adeguarsi a quanto previsto dalle suddette leggi;
• le piscine già in esercizio al 20.03.2010, in virtù della legge n. 81/2012, possono adeguarsi entro il 20.03.2014.

La normativa (art. 3 L.R. 8/2006) distingue tra piscine – di proprietà pubblica o privata – destinate a un’utenza pubblica e piscine facenti parti di condomini e destinate a un uso privato. Nella prima categoria si distinguono ulteriormente le seguenti categorie:
a) piscine pubbliche e piscine private aperte al pubblico;
b) piscine private ad uso colettivo (quelle inserite in strutture adibite, in via principale, alle altre attività ricettive: alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa);
c) impianti finalizzati al gioco acquatico

Dunque, chi è titolare di un albergo o di un agriturismo o di un’altra struttura ricettiva che mette a disposizione dei propri clienti una piscina deve dotarsi di un documento contenente:

• valutazione del rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti
• requisiti tecnico-funzionali dell’impianto
• registro degli interventi di manutenzione
• registro dei controlli operati in vasca
• regolamento interno della piscina
• registro delle analisi delle acque

Inoltre, devono dotarsi di

  •  responsabile della piscina
  •  addetto agli impianti tecnologici

Le figure di responsabile e addetto possono essere riconducibili anche alla solita persona: devono essere formate con specifico percorso disciplinato dalla legge regionale. Tale adempimento è già in vigore e la mancanza delle figure e della loro formazione è già sanzionabile.

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