I nostri articoli

Secondo il Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati relativi al giudizio di idoneità da parte di soggetti interessati è lecito in quanto «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» (Art. 6)

  • Il Giudizio di Idoneità riporta:
    1. A) Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio/residenza, occupazione, mail, telefono.
    2. B) Dati sulla salute: Eventuali prescrizioni, limitazioni, inidoneità temporanea o permanente NON DEVE CONTENERE INFORMAZIONI SU MALATTIE, SINTOMI, DISTURBI, DIAGNOSI , ecc.
  • I Soggetti interessati sono il Medico Competente, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti
  • Per il Medico Competente, in ordine al trattamento dei dati sensibili, non è necessario il consenso: l’autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili è rilasciata al Medico Competente dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 5 Giugno 2019;
  • Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente è Titolare Autonomo del Trattamento dei dati: non occorre disciplinare i trattamenti dello stesso con un contratto che lo vincoli al datore di lavoro (relazione annuale del Garante della Privacy del 23/6/2020).

Chi ha accesso al Giudizio di Idoneità

  • 41 c. 6 bis«il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro
  • 18 c.1 lett. c) Nell’affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro e il dirigente devono «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»
  • 18 c.1 lett. bb)Il datore di lavoro e il dirigente devono «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità»
  • 19, c.1 lett. a)I preposti devono «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro…»
  • 42«Il datore di lavoro……in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente…»
  • Ne consegue che, oltre al Medico Competente e al Lavoratore, i soggetti legittimati a prendere conoscenza dei contenuti del Giudizio di Idoneità sono il Datore di Lavoro, i Dirigenti e, per quanto di loro competenza, i
    • Criticità relative agli articoli 26 e 100: Nel caso di affidamento di lavori ad appaltatori o subappaltatori, il committente ha il diritto di essere informato circa l’idoneità dei lavoratori destinati ai lavori affidati
    • Tale informazione deve essere fornita da ciascun datore di lavoro (committente, appaltatore, subappaltatore) agli altri datori di lavoro mediante dichiarazione
    • Non vi è alcun diritto di richiedere (né obbligo di fornire) copia dei giudizi di idoneità di lavoratori non appartenetti alla propria azienda (violazione del Regolamento Europeo).
Questa terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma ricevuta in prestito dai nostri figli

55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Via Pascoli, 34
tel. 0583 644144 - fax 0583 641333

55100 - San Michele in Escheto Lucca
Via Martiri di Liggeri, 10
P.I. 01550770463

50019 - Sesto Fiorentino - Firenze
Via di Pratignone, 11/Interno 16
P.I. 01550770463

web developed by conceptio: software house