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La domanda è: ma con l’emergenza Covid-19 i DVR devono essere aggiornati? Se sì, come?

Dobbiamo distinguere tra due categorie:

  1. Luoghi di lavoro in cui c’è un’esposizione specifica al Covid-19 (ospedale, RSA…): in questo caso il datore di lavoro deve aver già valutato il rischio biologico e quindi un nuovo agente come il Covid-19 non dovrebbe cambiare la valutazione delle misure di prevenzione e protezione adottate. “Dovrebbe”: il condizionale è d’obbligo ed è sempre opportuno verificare che la valutazione abbia comunque previsto una situazione del genere.
  2. Luoghi di lavoro in cui non c’è un’esposizione specifica al Covid-19 (attività industriali, negozi…). In situazione normale, il lavoratore sarebbe esposto a un rischio biologico nella stessa misura in cui lo sarebbe fuori dall’orario di lavoro e quindi nel DVR non è inclusa una valutazione di rischio specifica. Il DPCM del 10 aprile 2020 dispone che, in questi casi, non è necessario aggiornare il DVR, tuttavia l’azienda deve rispettare i contenuti del Protocollo condiviso il 14 marzo da governo e parti sociali e che prevedono una serie di misure che vanno dall’informazione all’ingresso in azienda, dalla sanificazione alla gestione degli spazi comuni e così via.
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