È entrato in vigore il D.Lgs. 231/2017, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Le principali novità:

  • Per la vendita di prodotti non preimballati finalmente vengono chiarite le informazioni che devono essere rese note ai consumatori.
  • Per i prodotti  della  gelateria, della  pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, comprese  le preparazioni  alimentari,  viene ripristinato il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti” che, in certi casi, può essere sostituito da  sistemi equivalenti, anche digitali.
  • Precisazioni ulteriori per i pubblici esercizi che dovranno effettuare solamente l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
  • Per le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici, dovranno essere riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Sanzioni

L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro.

L’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze è soggetto alla sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 euro.

L’operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie, è soggetto all’applicazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 500 a 4.000 euro.