I nostri articoli

Di seguito è possibile scaricare le locandine dei progetti GOL attualmente aperti per i quali è possibile procedere all'iscrizione.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Percorsi di reskilling: Meccanica, marmo, energia, costruzioni CLICCA QUI

percorsi di upskilling: CAD, Gestione amministrativa, Bar, Magazzino, Pasticceria, PLC, Preparazione piatti e cucina locale, Accoglienza e turismo, Potatura, Web marketing CLICCA QUI

 

 

 

Mercoledì 15 dicembre è stato approvato con voto di fiducia il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili”, che prelude alla conversione in legge dello stesso Decreto e che apporta importanti modifiche e novità in ambito salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla formazione.

Le principali novità per il D.Lgs. 81/2008 sono le seguenti:

- Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro: alla formazione già prevista per dirigenti e preposti si va ad aggiungere quella per il Datore di Lavoro, anch’essa obbligatoria e soggetta ad aggiornamento periodico;

- Nuovo Accordo Stato-Regioni: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un Accordo in materia di formazione nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi in vigore, soprattutto in riferimento proprio alla formazione per il Datore di Lavoro, e alle verifiche di apprendimento finali obbligatorie per tutti i percorsi formativi.

- Novità per i preposti: le principali novità nella formazione del preposto riguardano l’obbligatorietà di formazione in presenza e di aggiornamento con cadenza biennale. Con al mini-riforma viene inoltre rafforzata la sua figura in termini di vigilanza (Viene aggiunta, all’Art. 19, C. 1, Lett. A del TU, la seguente dicitura: […] in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di incrementare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, riconosce un credito d’imposta alle aziende che attivano per i propri dipendenti attività formative riguardanti macroaree come vendite e marketing, informatica e privacy, tecniche e tecnologia di produzione.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese

40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese

30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Contattaci per avere informazioni sui corsi erogabili gratuitamente per la tua impresa.

Il DPCM del 02/03/2021, riprendendo i decreti precedenti, consente la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’art. 25 comma 7 viene espressamente dichiarato che “Sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza” a patto che vengano rispettate le linee guida previste dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure  di  contenimento del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

La Circolare Ministeriale del 7 gennaio 2021 sottolinea la necessità che i corsi di primo soccorso “continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008. 3 A tal riguardo, va innanzitutto considerato l’art 15, lettera u), laddove tra le misure generali di tutela si includono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’art 18 alla lettera b), dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e, come previsto alla lettera i), di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. Al fine di rispondere ai suindicati obblighi normativi, il datore di lavoro, nel formare i propri dipendenti designati per le attività di primo soccorso deve strutturare i più idonei percorsi tra i quali si annovera il corso BLS-D. Pertanto i corsi in oggetto, con le cautele del caso, e con le specifiche di sicurezza anti-contagio fornite dalle summenzionate circolari, devono essere organizzati e svolti anche nella presente fase pandemica, affinché il datore di lavoro possa svolgere a norma di legge la propria sorveglianza in materia di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro”

Un decreto dirigenziale regionale toscano dell’8 aprile ha previsto misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta relativamente ai percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali e nel Repertorio della Formazione Regolamentata. Quindi, si esclude la formazione in materia di salute e sicurezza, ma anche i corsi SAB relativi alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono invece compresi i corsi HACCP.

Questa terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma ricevuta in prestito dai nostri figli

55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Via Pascoli, 34
tel. 0583 644144 - fax 0583 641333

55100 - San Michele in Escheto Lucca
Via Martiri di Liggeri, 10
P.I. 01550770463

50019 - Sesto Fiorentino - Firenze
Via di Pratignone, 11/Interno 16
P.I. 01550770463

web developed by conceptio: software house