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A volte si pensa alla sicurezza, anche nei cantieri, riguardo ai soli lavoratori. Ma il D.Lgs. 81/2008 si preoccupa anche dei rischi per la salute della popolazione o dell’ambiente esterno.

E’ quanto preso in considerazione dalla Cassazione in una sentenza della scorsa settimana. Una signora passeggia sul marciapiede attiguo al cancello d’entrato di una scuola e viene investita e uccisa da un automezzo che sta entrando in un cantiere all’interno dell’area scolastica. Viene condannato per omicidio colposo il guidatore del veicolo, ma vengono coinvolti nel procedimento pure il datore di lavoro e il coordinatore della sicurezza nel cantiere. Questi ultimi due ricorrono e la Cassazione dà loro ragione. Infatti, il cantiere era ben delimitato anche sulla pubblica via, ma non possono rientrare nell’area di accesso al cantiere zone sulle quali il soggetto gravato di obblighi che pertengono alla stessa non abbia poteri dispositivi. Quindi, il marciapiede esterno al varco, se di proprietà pubblica o comunque non nella disponibilità del datore di lavoro, non rientra nella zona di accesso al cantiere. E se lì avviene un incidente la responsabilità non può essere addossata a chi esegue i lavori nel cantiere.

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